I primi statuti

Il primo Statuto, ritrovato nell'archivio comunale, risale al 1884. Ne riportiamo un estratto.

Nel 1° articolo viene descritto lo scopo dell’istituzione banda musicale di Castiglione cioè promuovere lo studio della musica, fornire un buon numero di componenti alla banda al fine di porgere  “civile e piacevole” ricreazione al pubblico. Chiunque poteva essere ammesso a farne parte sia come allievo che come musicante effettivo. Gli interessati dovevano presentare domanda scritta all’ufficio municipale contenente una formale dichiarazione di  “obbligarsi alla stretta osservanza” delle condizioni poste dal regolamento,”ed abbia i requisiti di istruzione e costituzione indispensabili”. L’accettazione della domanda avveniva da parte del sindaco o da un suo incaricato.

Obblighi e diritti dei soci. 

Ogni allievo e musicante effettivo era tenuto al pagamento, a favore dell’amministrazione comunale, di una quota (mensile) pari a lire 1 la quale doveva servire a far fronte alle spese della società come all’acquisto della divisa, degli spartiti musicali, dei mobili (tavoli, leggii, ecc) necessaria nella sala musica. Per ogni allievo e musicante si annotavano le spese e nel caso di una eventuale eccedenza dell’attivo dal passivo si poteva eseguire il riparto.
Tale obbligo era annuo, s’intendeva tacitamente rinnovato anno per anno a meno di comunicazione di disdetta da parte del socio prima della fine del mese di novembre. Il rapporto cessava anche nel caso in cui il socio trasferiva la sua residenza in un altro comune. Ogni socio od allievo era libero di cessare l’attività anche senza “motivi plausibili” purché avvisasse, con lettera il municipio un mese prima. In questo caso però perdeva il diritto di partecipare all’eventuale divisione dell’attivo della società, anzi era tenuto al pagamento della differenza di quanto aveva ricevuto dalla società per “vestiario ed altre forniture”. Se un allievo o un musicante effettivo risultava non aver pagato, per tre mesi di seguito, la quota mensile, veniva allontanato giudiziariamente e poteva essere radiato dall’elenco dei soci. Tutti gli oggetti di armamento (cinturone e sciabola) e vestiario ricevuti dai soci che al momento delle dimissioni o morte non risultavano completamente pagati dovevano essere restituiti alla società nello stato in cui si  trovavano oppure pagato il suo equivalente in denaro in base al prezzo d’acquisto.

NORME RIGUARDANTI LA RAPPRESENTANZA E LE RIUNIONI DEI SOCI.  
Gli allievi e i musicanti potevano eleggere un loro presidente o capo che aveva lo scopo di rappresentarli presso il comune. Tale carica durava 1 anno e il soggetto poteva essere rieletto. Le riunioni della “società” non avevano effetto se non erano autorizzate e presiedute dal sindaco, o da un suo delegato. Le deliberazioni della società erano ritenute valide se il numero dei soci intervenuti era maggiore dei due terzi o nella seconda convocazione erano presenti almeno 12 soci. I soci assenti potevano farsi rappresentare da altri soci “mediante lettera delegativa”, diretta alla presidenza. Era vietata qualunque riunione dei soci, “tanto in sezioni che in corpo” allo scopo di suonare in private riunioni od al pubblico senza preventiva autorizzazione  del sindaco.

NORME RIGUARDANTI LA GESTIONE FINANZIARIA.  
La gestione finanziaria della società era tenuta ed amministrata da una commissione eletta dalla giunta municipale ed era composta dal presidente della società da un cassiere e da un segretario. La direzione apparteneva di diritto al sindaco. Ogni spesa, quantunque approvata dalla società doveva essere sempre preventivamente autorizzata dal sindaco. L’attivo della società si componeva della quota mensile di ogni socio, da qualunque dono o “regalia” e dal “prodotto per locazioni d’opera del corpo di banda municipale”.

NORME RIGUARDANTI L’INSEGNAMENTO E STUDIO MUSICALE. 
Ogni allievo o musicante aveva l’obbligo d’intervenire e frequentare le lezioni o le prove generali o per sezioni. La mancanza alle medesime o alle esibizioni pubbliche, per più di due volte di seguito senza plausibile motivo era punita con un ammenda di 50 centesimi a favore della cassa sociale.

IL MAESTRO E I SUOI OBBLIGHI. 
L’insegnamento della musica era impartito da un maestro, dipendente dal municipio, al quale spettava unicamente la nomina e la revoca. Al maestro spettava oltre l’insegnamento musicale e la direzione della banda anche curare la disciplina durante il tempo delle lezioni e delle prove di esercizio. Aveva l’obbligo di denunziare chi commetteva atti di indisciplina al municipio per gli opportuni provvedimenti. Doveva fissare la propria dimora nel capoluogo per poter impartire l’insegnamento in tutti i giorni della settimana, ad eccezione del giovedì, per almeno sei ore al giorno e alla sera per le prove. Le lezioni di strumento e di musica si dovevano tenere di preferenza nelle ore antimeridiane del giorno e le prove nelle prime ore della sera. Il maestro doveva inoltre adempiere alla “scritturazione e composizione” dei metodi per lo studio, alla copiatura delle parti e degli spartiti. Spettava unicamente al maestro ammettere, nella scuola o passare componente effettivo a seconda del grado di istruzione, ogni allievo o musicante che era stato accettato dal municipio. Sia il maestro che i musicanti dovevano prestarsi sia per le uscite ordinarie che a quelle straordinarie e eventualmente ordinate dal sindaco tanto nel territorio comunale che fuori di esso senza pretesa di alcun compenso. Il maestro doveva presentare al sindaco l’elenco dei pezzi musicali da eseguire 24 ore prima di ogni uscita in pubblico, non dovevano essere inferiori a 15 pezzi. Al sindaco spettava l’indicazione del luogo di esecuzione. il maestro era obbligato “a dare due pezzi nuovi al mese, ossia 24 all’anno, così ripartiti, 6 pezzi d’armonia, 6 pezzi doppi, 3 marce religiose, 3 polche, 3 valzer o altri ballabili, tenendo fermo i pezzi d’armonia e i passi doppi”. Il maestro, inoltre, ricopriva la carica di organista nelle chiese del capoluogo ed oratori dipendenti. Aveva uno stipendio di 700 lire annue, che gli venivano pagate posticipate, durava in carica 4 anni. Aveva diritto ogni anno a un mese di riposo che doveva preventivamente decidere in accordo con il municipio. Tanto il maestro che il municipio non potevano disdire , l’incarico rispettivamente assunto o conferito previo avviso di 6 mesi.